Storia - Toscana -
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Nel 1786 la Toscana,
per prima, abolisce la pena di morte, dal 2000 il 30 novembre
si commemora questo avvenimento nella "Festa della
Toscana";
Di seguito l’Editto
del Granduca Leopoldo.
"Pietro Leopoldo,
per grazia di Dio, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca
d'Austria, granduca di Toscana
Fino dal Nostro avvenimento
al Trono di Toscana riguardammo come uno dei Nostri principali
doveri l'esame e riforma della Legislazione Criminale, ed avendola
ben presto riconosciuta troppo severa e derivata da massime stabilite
nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'Anarchia
dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce, e mansueto
carattere della Nazione, procurammo provvisionalmente temperarne
il rigore con Istruzioni ed Ordini ai Nostri Tribunali, e con
particolari Editti, con i quali vennero abolite le pene di Morte,
la Tortura, e le pene immoderate, e non proporzionate alle trasgressioni,
ed alle contravvenzioni alle Leggi Fiscali, finché non
ci fossimo posti in grado mediante un serio, e maturo esame, e
col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare
intieramente la detta Legislazione.
Con la più grande soddisfazione del Nostro paterno cuore
Abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene
congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le
reazioni, e mediante la celere spedizione dei Processi, e la prontezza
e sicurezza della pena dei veri Delinquenti, invece di accrescere
il numero dei Delitti ha considerabilmente diminuiti i più
comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi Siamo venuti
nella determinazione di non più lungamente differire la
riforma della Legislazione Criminale, con la quale abolita per
massima costante la pena di Morte, come non necessaria per il
fine propostosi dalla Società nella punizione dei Rei,
eliminato affatto l'uso della Tortura, la Confiscazione dei beni
dei Delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle
loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto,
e sbandita dalla Legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente
detti di Lesa Maestà con raffinamento di crudeltà
inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate
ai Delitti, ma inevitabili nei respettivi casi, ci Siamo determinati
a ordinare con la pienezza della Nostra Suprema Autorità
quanto appresso.(...)
LI. Abbiamo veduto
con orrore con quanta facilità nella passata Legislazione
era decretata la pena di Morte per Delitti anco non gravi, ed
avendo considerato che l'oggetto della Pena deve essere la soddisfazione
al privato ed al pubblico danno, la correzione del Reo figlio
anche esso della Società e dello Stato, della di cui emenda
non può mai disperarsi, la sicurezza nei Rei dei più
gravi ed atroci Delitti che non restino in libertà di commetterne
altri, e finalmente il Pubblico esempio, che il Governo nella
punizione dei Delitti, e nel servire agli oggetti, ai quali questa
unicamente diretta, è tenuto sempre a valersi dei mezzi
più efficaci col minor male possibile al Reo; che tale
efficacia e moderazione insieme si ottiene più che con
la Pena di Morte, con la Pena dei Lavori Pubblici, i quali servono
di un esempio continuato, e non di un momentaneo terrore, che
spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità
di commettere nuovi Delitti, e non la possibile speranza di veder
tornare alla Società un Cittadino utile e corretto; avendo
altresì considerato che una ben diversa Legislazione potesse
più convenire alla maggior dolcezza e docilità di
costumi del presente secolo, e specialmente nel popolo Toscano,
Siamo venuti nella determinazione di abolire come Abbiamo abolito
con la presente Legge per sempre la Pena di Morte contro qualunque
Reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confesso,
e convinto di qualsivoglia Delitto dichiarato Capitale dalle Leggi
fin qui promulgate, le quali tutte Vogliamo in questa parte cessate
ed abolite. (...)
Tale è la Nostra volontà, alla quale Comandiamo
che sia data piena Esecuzione in tutto il nostro Gran-Ducato,
non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Consuetudine in
contrario."
Dato in Pisa li 30.
Novembre 1786.
Trascrizione del Proemio
e dell'articolo LI (Abolizione della pena di morte) della Legge
di riforma criminale del 30 novembre 1786, n. LIX conosciuta anche
come Codice Leopoldino o Leopoldina