"Giorno della Memoria" - Documenti
Legge 20 luglio 2000, n. 211
Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti.
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento
dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare
la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia,
la morte, nonchi coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati.
Art. 2
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei
fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado,
su quanto e' accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di
un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchi
simili eventi non possano mai piu' accadere.

27 gennaio Giorno della Memoria - Nell'immagine: esseri
umani trasportati ad Auschwitz